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2023/2854 IT Art. 2 cercato: 'destinatario dei dati' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

2)

«meta dati»: una descrizione strutturata del contenuto o dell’uso dei dati che agevola la ricerca o l’utilizzo di tali dati;

3)

« dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

4)

« dati non personali»: i dati diversi dai dati personali;

5)

« prodotto_connesso»: un bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l’archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall’ utente;

6)

« servizio_correlato»: un servizio digitale diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software, connesso con il prodotto al momento dell’acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto_connesso di svolgere una o più delle sue funzioni o che è successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto_connesso;

7)

« trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati o insiemi di dati, con o senza l’ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, l’archiviazione, l’adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, l’allineamento o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

8)

«servizio di trattamento dei dati»: un servizio digitale fornito a un cliente e che consente l’accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con un minimo sforzo di gestione o interazione con il fornitore di servizi;

9)

« stesso_tipo_di_servizio»: un insieme di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario, lo stesso modello di servizio di trattamento dei dati e le principali funzionalità;

10)

«servizio di intermediazione dei dati»: un servizio di intermediazione dei dati quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2022/868;

11)

« interessato»: l’ interessato di cui all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

12)

« utente»: una persona fisica o giuridica che possiede un prodotto_connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto_connesso o che riceve un servizio_correlato;

13)

«titolare dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l’obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell’Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell’Unione, di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio_correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio_correlato;

14)

«destinatario dei dati»: una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall’ utente di un prodotto_connesso o di un servizio_correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo in seguito a una richiesta da parte dell’ utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell’Unione;

15)

« dati del prodotto»: dati generati dall’uso di un prodotto_connesso e progettati dal fabbricante in modo tale che un utente, un titolare dei dati o un terzo, compreso se del caso il fabbricante, possano reperirli tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo;

16)

« dati di un servizio_correlato»: dati che rappresentano la digitalizzazione delle azioni o degli eventi degli utenti relativi al prodotto_connesso, registrati intenzionalmente dall’ utente o generati come sottoprodotto dell’azione dell’ utente durante la fornitura di un servizio_correlato da parte del fornitore;

17)

« dati prontamente disponibili»: dati del prodotto e dati di un servizio_correlato che un titolare dei dati ottiene o può ottenere legittimamente dal prodotto_connesso o dal servizio_correlato senza che ciò implichi uno sforzo sproporzionato che vada al di là di una semplice operazione;

18)

« segreto_commerciale»: un segreto_commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943;

19)

«detentore del segreto_commerciale»: un detentore del segreto_commerciale quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2016/943;

20)

« profilazione»: la profilazione quale definita all’articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679;

21)

« messa_a_disposizione_sul_mercato»: la fornitura di un prodotto_connesso per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

22)

« immissione_sul_mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto_connesso sul mercato dell’Unione;

23)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

24)

« impresa»: una persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti e alle pratiche di cui al presente regolamento, agisce per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

25)

«piccola impresa» una piccola impresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

26)

«micro impresa»: una micro impresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

27)

« organismi_dell’Unione»: organi e organismi_dell’Unione istituiti da atti adottati sulla base del trattato sull’Unione europea, del TFUE o del trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica o ai sensi di tali atti;

28)

« ente_pubblico»: le autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri e gli organismi di diritto pubblico degli Stati membri o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi;

29)

« emergenza_pubblica»: una situazione eccezionale, limitata nel tempo, come un’emergenza di sanità pubblica, un’emergenza derivante da calamità naturali, una grave catastrofe di origine antropica, compreso un grave incidente di cibersicurezza, che incide negativamente sulla popolazione dell’Unione o su tutto o parte di uno Stato membro, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, sulla stabilità finanziaria, o di un sostanziale e immediato degrado delle risorse economiche nell’Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati e che è determinata o dichiarata ufficialmente in conformità delle pertinenti procedure previste dal diritto dell’Unione o nazionale;

30)

« cliente»: una persona fisica o giuridica che ha instaurato un rapporto contrattuale con un fornitore di servizi di trattamento dei dati con l’obiettivo di utilizzare uno o più servizi di trattamento dei dati;

31)

« assistenti_virtuali»: software che può elaborare richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla le funzioni dei prodotti connessi;

32)

« risorse_digitali»: elementi in formato digitale, comprese le applicazioni, relativamente ai quali il cliente ha il diritto d’uso, indipendentemente dal rapporto contrattuale con il servizio di trattamento dei dati che intende abbandonare per passare a un altro;

33)

« infrastruttura_TIC_locale»: un’infrastruttura TIC e risorse informatiche possedute dal cliente, o da questi prese in locazione o noleggiate, situate nel centro dati del cliente stesso e operate dal cliente o da un terzo;

34)

« passaggio»: il processo che coinvolge un fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine, un cliente di un servizio di trattamento dei dati e, ove pertinente, un fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione, nel quale il cliente del servizio di trattamento dei dati passa dall’utilizzo di un servizio di trattamento dei dati all’utilizzo di un altro servizio di trattamento dei dati appartenente allo stesso_tipo_di_servizio, o un altro servizio, offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a una infrastruttura_TIC_locale, anche mediante l’estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati;

35)

«tariffe di uscita dei dati»: le tariffe di trasferimento dei dati addebitate ai clienti per l’estrazione dei loro dati attraverso la rete dall’infrastruttura TIC di un fornitore di servizi di trattamento dei dati e l’invio ai sistemi di un diverso fornitore o a infrastrutture TIC locali;

36)

«tariffe di passaggio»: le tariffe diverse dalle spese standard di servizio o di risoluzione anticipata, imposte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un cliente per le azioni imposte dal presente regolamento in caso di passaggio ai sistemi di un diverso fornitore o all’ infrastruttura_TIC_locale, comprese le tariffe di uscita dei dati;

37)

« equivalenza_funzionale»: il ripristino, sulla base dei dati esportabili e delle risorse_digitali del cliente, di un livello minimo di funzionalità nell’ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dello stesso_tipo_di_servizio dopo il processo di passaggio, laddove il servizio del trattamento dei dati di destinazione fornisce risultati sostanzialmente comparabili in risposta al medesimo input per le caratteristiche condivise fornite al cliente in virtù del contratto;

38)

« dati esportabili»: ai fini degli articoli da 23 a 31 e dell’articolo 35, i dati di ingresso e uscita, inclusi i meta dati, direttamente o indirettamente generati o cogenerati dall’utilizzo del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, a esclusione di risorse o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale, o che costituiscono segreti commerciali, di fornitori di servizi di trattamento dei dati o di terzi;

39)

« contratto_intelligente»: un programma informatico utilizzato per l’esecuzione automatica di un accordo o di parte di esso utilizzando una sequenza di registrazioni elettroniche di dati e garantendone l’integrità e l’accuratezza del loro ordine cronologico;

40)

« interoperabilità»: la capacità di due o più spazi di dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti connessi, applicazioni, servizi di trattamento di dati o componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni;

41)

«specifica di interoperabilità aperta»: una specifica tecnica delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell’ interoperabilità tra i servizi di trattamento dei dati;

42)

« specifiche_comuni»: un documento, diverso da una norma, contenente soluzioni tecniche che forniscono i mezzi per soddisfare determinati requisiti e obblighi stabiliti a norma del presente regolamento;

43)

« norma_armonizzata»: una norma_armonizzata, quale definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.

CAPO II

CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

2)

«meta dati»: una descrizione strutturata del contenuto o dell’uso dei dati che agevola la ricerca o l’utilizzo di tali dati;

3)

« dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

4)

« dati non personali»: i dati diversi dai dati personali;

5)

« prodotto_connesso»: un bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l’archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall’ utente;

6)

« servizio_correlato»: un servizio digitale diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software, connesso con il prodotto al momento dell’acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto_connesso di svolgere una o più delle sue funzioni o che è successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto_connesso;

7)

« trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati o insiemi di dati, con o senza l’ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, l’archiviazione, l’adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, l’allineamento o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

8)

«servizio di trattamento dei dati»: un servizio digitale fornito a un cliente e che consente l’accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con un minimo sforzo di gestione o interazione con il fornitore di servizi;

9)

« stesso_tipo_di_servizio»: un insieme di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario, lo stesso modello di servizio di trattamento dei dati e le principali funzionalità;

10)

«servizio di intermediazione dei dati»: un servizio di intermediazione dei dati quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2022/868;

11)

« interessato»: l’ interessato di cui all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

12)

« utente»: una persona fisica o giuridica che possiede un prodotto_connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto_connesso o che riceve un servizio_correlato;

13)

«titolare dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l’obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell’Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell’Unione, di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio_correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio_correlato;

14)

«destinatario dei dati»: una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall’ utente di un prodotto_connesso o di un servizio_correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo in seguito a una richiesta da parte dell’ utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell’Unione;

15)

« dati del prodotto»: dati generati dall’uso di un prodotto_connesso e progettati dal fabbricante in modo tale che un utente, un titolare dei dati o un terzo, compreso se del caso il fabbricante, possano reperirli tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo;

16)

« dati di un servizio_correlato»: dati che rappresentano la digitalizzazione delle azioni o degli eventi degli utenti relativi al prodotto_connesso, registrati intenzionalmente dall’ utente o generati come sottoprodotto dell’azione dell’ utente durante la fornitura di un servizio_correlato da parte del fornitore;

17)

« dati prontamente disponibili»: dati del prodotto e dati di un servizio_correlato che un titolare dei dati ottiene o può ottenere legittimamente dal prodotto_connesso o dal servizio_correlato senza che ciò implichi uno sforzo sproporzionato che vada al di là di una semplice operazione;

18)

« segreto_commerciale»: un segreto_commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943;

19)

«detentore del segreto_commerciale»: un detentore del segreto_commerciale quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2016/943;

20)

« profilazione»: la profilazione quale definita all’articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679;

21)

« messa_a_disposizione_sul_mercato»: la fornitura di un prodotto_connesso per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

22)

« immissione_sul_mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto_connesso sul mercato dell’Unione;

23)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

24)

« impresa»: una persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti e alle pratiche di cui al presente regolamento, agisce per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

25)

«piccola impresa» una piccola impresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

26)

«micro impresa»: una micro impresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

27)

« organismi_dell’Unione»: organi e organismi_dell’Unione istituiti da atti adottati sulla base del trattato sull’Unione europea, del TFUE o del trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica o ai sensi di tali atti;

28)

« ente_pubblico»: le autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri e gli organismi di diritto pubblico degli Stati membri o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi;

29)

« emergenza_pubblica»: una situazione eccezionale, limitata nel tempo, come un’emergenza di sanità pubblica, un’emergenza derivante da calamità naturali, una grave catastrofe di origine antropica, compreso un grave incidente di cibersicurezza, che incide negativamente sulla popolazione dell’Unione o su tutto o parte di uno Stato membro, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, sulla stabilità finanziaria, o di un sostanziale e immediato degrado delle risorse economiche nell’Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati e che è determinata o dichiarata ufficialmente in conformità delle pertinenti procedure previste dal diritto dell’Unione o nazionale;

30)

« cliente»: una persona fisica o giuridica che ha instaurato un rapporto contrattuale con un fornitore di servizi di trattamento dei dati con l’obiettivo di utilizzare uno o più servizi di trattamento dei dati;

31)

« assistenti_virtuali»: software che può elaborare richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla le funzioni dei prodotti connessi;

32)

« risorse_digitali»: elementi in formato digitale, comprese le applicazioni, relativamente ai quali il cliente ha il diritto d’uso, indipendentemente dal rapporto contrattuale con il servizio di trattamento dei dati che intende abbandonare per passare a un altro;

33)

« infrastruttura_TIC_locale»: un’infrastruttura TIC e risorse informatiche possedute dal cliente, o da questi prese in locazione o noleggiate, situate nel centro dati del cliente stesso e operate dal cliente o da un terzo;

34)

« passaggio»: il processo che coinvolge un fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine, un cliente di un servizio di trattamento dei dati e, ove pertinente, un fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione, nel quale il cliente del servizio di trattamento dei dati passa dall’utilizzo di un servizio di trattamento dei dati all’utilizzo di un altro servizio di trattamento dei dati appartenente allo stesso_tipo_di_servizio, o un altro servizio, offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a una infrastruttura_TIC_locale, anche mediante l’estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati;

35)

«tariffe di uscita dei dati»: le tariffe di trasferimento dei dati addebitate ai clienti per l’estrazione dei loro dati attraverso la rete dall’infrastruttura TIC di un fornitore di servizi di trattamento dei dati e l’invio ai sistemi di un diverso fornitore o a infrastrutture TIC locali;

36)

«tariffe di passaggio»: le tariffe diverse dalle spese standard di servizio o di risoluzione anticipata, imposte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un cliente per le azioni imposte dal presente regolamento in caso di passaggio ai sistemi di un diverso fornitore o all’ infrastruttura_TIC_locale, comprese le tariffe di uscita dei dati;

37)

« equivalenza_funzionale»: il ripristino, sulla base dei dati esportabili e delle risorse_digitali del cliente, di un livello minimo di funzionalità nell’ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dello stesso_tipo_di_servizio dopo il processo di passaggio, laddove il servizio del trattamento dei dati di destinazione fornisce risultati sostanzialmente comparabili in risposta al medesimo input per le caratteristiche condivise fornite al cliente in virtù del contratto;

38)

« dati esportabili»: ai fini degli articoli da 23 a 31 e dell’articolo 35, i dati di ingresso e uscita, inclusi i meta dati, direttamente o indirettamente generati o cogenerati dall’utilizzo del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, a esclusione di risorse o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale, o che costituiscono segreti commerciali, di fornitori di servizi di trattamento dei dati o di terzi;

39)

« contratto_intelligente»: un programma informatico utilizzato per l’esecuzione automatica di un accordo o di parte di esso utilizzando una sequenza di registrazioni elettroniche di dati e garantendone l’integrità e l’accuratezza del loro ordine cronologico;

40)

« interoperabilità»: la capacità di due o più spazi di dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti connessi, applicazioni, servizi di trattamento di dati o componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni;

41)

«specifica di interoperabilità aperta»: una specifica tecnica delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell’ interoperabilità tra i servizi di trattamento dei dati;

42)

« specifiche_comuni»: un documento, diverso da una norma, contenente soluzioni tecniche che forniscono i mezzi per soddisfare determinati requisiti e obblighi stabiliti a norma del presente regolamento;

43)

« norma_armonizzata»: una norma_armonizzata, quale definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.

CAPO II

CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA

Articolo 8

Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati

1.   Il titolare dei dati che, nel quadro di relazioni tra imprese, è tenuto a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati a norma dell’articolo 5 o a norma di normative dell’Unione o nazionali applicabili adottate in conformità del diritto dell’Unione, concorda con il destinatario dei dati le modalità della messa a disposizione dei dati e lo fa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori e in modo trasparente conformemente al presente capo e del capo IV.

2.   Una clausola contrattuale concernente l’accesso ai dati e l’utilizzo degli stessi o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non è vincolante se costituisce una clausola contrattuale abusiva ai sensi dell’articolo 13 o se, a danno dell’ utente, esclude l’applicazione dei diritti dell’ utente di cui al capo II, deroga agli stessi o ne modifica l’effetto.

3.   Al momento della messa a disposizione dei dati e in relazione alle modalità di tale messa a disposizione, il titolare dei dati non opera discriminazioni tra categorie comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ritenga discriminatorie le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione, il titolare dei dati fornisce senza indebito ritardo al destinatario dei dati, su richiesta motivata di quest’ultimo, informazioni che dimostrino che non vi è stata discriminazione.

4.   Il titolare dei dati non mette i dati a disposizione di un destinatario dei dati, anche su base esclusiva, salvo se invitato a farlo dall’ utente a norma del capo II.

5.   I titolari dei dati e i destinatari dei dati non sono tenuti a fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare la conformità alle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati o ai loro obblighi a norma del presente regolamento o di altre normative applicabili dell’Unione o nazionali adottate in conformità del diritto dell’Unione.

6.   Salvo disposizione contraria del diritto dell’Unione, compreso l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 5, paragrafo9, del presente regolamento, o della legislazione nazionale adottata in conformità del diritto dell’Unione, l’obbligo di mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati non impone la divulgazione dei segreti commerciali.

Articolo 9

Compenso per la messa a disposizione dei dati

1.   Il compenso concordato tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati nelle relazioni tra imprese è non discriminatorio e ragionevole e può includere un margine.

2.   Nel concordare il compenso, il titolare dei dati e il destinatario dei dati tengono conto in particolare:

a)

dei costi sostenuti per mettere a disposizione i dati, compresi in particolare i costi necessari per la formattazione dei dati, la diffusione per via elettronica e l’archiviazione;

b)

degli investimenti nella raccolta e nella produzione di dati, se applicabile, tenendo conto del fatto che altre parti abbiano contribuito o meno a ottenere, generare o raccogliere i dati in questione.

3.   Il compenso di cui al paragrafo 1 può dipendere altresì dal volume, dal formato e dalla natura dei dati.

4.   Se il destinatario dei dati è una PMI o un’organizzazione di ricerca senza fini di lucro e qualora tale destinatario dei dati non abbia imprese associate o collegate che non si qualificano come PMI, il compenso concordato non supera i costi di cui al paragrafo 2, lettera a).

5.   La Commissione adotta orientamenti sul calcolo del compenso ragionevole, tenendo conto del parere del comitato europeo per l’innovazione in materia di dati (EDIB) di cui all’articolo 42.

6.   Il presente articolo non osta a che altre normative dell’Unione o nazionali adottate in conformità del diritto dell’Unione escludano il compenso per la messa a disposizione dei dati o prevedano un compenso inferiore.

7.   Il titolare dei dati fornisce al destinatario dei dati informazioni che definiscono la base per il calcolo del compenso in modo sufficientemente dettagliato da consentire al destinatario dei dati di valutare se sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

1.   Gli utenti, i titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, per comporre le controversie ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 9, e dell’articolo 5, paragrafo 12, nonché le controversie relative all’adempimento, da parte del titolare dei dati, dell’obbligo di mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati, nonché a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori e a modalità trasparenti di messa a disposizione dei dati a norma del presente capo e del capo IV.

2.   Gli organismi di risoluzione delle controversie rendono noti alle parti interessate le tariffe, o i meccanismi utilizzati per determinare tali tariffe, prima che le parti interessate richiedano una decisione.

3.   In caso di controversie deferite a un organismo di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, qualora l’organismo di risoluzione delle controverse risolva la controversia a favore dell’ utente o del destinatario dei dati, il titolare dei dati sostiene tutti i costi stabiliti dall’organismo di risoluzione delle controversie e rimborsa all’ utente o al destinatario dei dati tutte le altre spese ragionevoli da questi sostenute relativamente alla risoluzione della controversia. Qualora l’organismo di risoluzione delle controverse risolva la controversia a favore del titolare dei dati, l’ utente o il destinatario dei dati non è tenuto a rimborsare costi o altre spese che il titolare dei dati ha sostenuto o deve sostenere relativamente alla risoluzione della controversia, a meno che l’organismo di risoluzione delle controversie ritenga che l’ utente o il destinatario dei dati abbia agito manifestamente in malafede.

4.   I clienti e i fornitori di servizi di trattamento dei dati hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie, certificati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, per comporre le controversie relative a violazioni dei diritti dei clienti e degli obblighi dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, in conformità degli articoli da 23 a 31.

5.   Su richiesta dell’organismo di risoluzione delle controversie lo Stato membro in cui questi è stabilito certifica che l’organismo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

è imparziale e indipendente e adotterà le proprie decisioni conformemente a norme procedurali chiare, non discriminatorie ed eque;

b)

dispone delle competenze necessarie, in particolare in relazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori, compreso il compenso, e alla messa a disposizione dei dati in modo trasparente, che consentono all’organismo di determinare efficacemente tali condizioni;

c)

è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

d)

è in grado di adottare le proprie decisioni in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.

6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di risoluzione delle controversie certificati in conformità del paragrafo 5. La Commissione pubblica un elenco di tali organismi su un sito web dedicato e lo mantiene aggiornato.

7.   Un organismo di risoluzione delle controversie rifiuta di dare seguito a una richiesta di risoluzione di una controversia già presentata dinanzi a un altro organismo di risoluzione delle controversie o dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

8.   Un organismo di risoluzione delle controversie concede alle parti la possibilità, entro un termine ragionevole, di esprimere il loro punto di vista sulle questioni che le parti hanno sottoposto a tale organismo. In tale contesto, ciascuna delle parti in causa trasmette alle parti le comunicazioni relative alla controversia presentate dall’altra parte e le eventuali dichiarazioni di esperti. Alle parti è data la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali comunicazioni e dichiarazioni.

9.   Un organismo di risoluzione delle controversie adotta la sua decisione su una questione sottopostagli entro 90 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 4. Tale decisione è adottata per iscritto o su un supporto durevole ed è suffragata da una motivazione.

10.   Gli organismi di risoluzione delle controversie redigono e rendono pubbliche le relazioni annuali di attività. Tali relazioni annuali contengono in particolare le informazioni generali seguenti:

a)

un’aggregazione dei risultati delle controversie;

b)

il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;

c)

i motivi più comuni alla base delle controversie.

11.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e migliori prassi, un organismo pubblico di risoluzione delle controversie può decidere di includere raccomandazioni nella relazione di cui al paragrafo 10 su come evitare o risolvere problemi.

12.   La decisione dell’organismo di risoluzione delle controversie è vincolante per le parti solo se le parti hanno esplicitamente acconsentito al suo carattere vincolante prima dell’avvio del procedimento di risoluzione delle controversie.

13.   Il presente articolo non pregiudica il diritto delle parti a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

Articolo 11

Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati

1.   Un titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione, compresi i contratti intelligenti e la cifratura, per impedire l’accesso non autorizzato ai dati, meta dati compresi, e garantire il rispetto degli articoli 4, 5, 6, 8 e 9, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non creano discriminazioni tra i destinatari dei dati né ostacolano il diritto dell’ utente di ottenere una copia, reperire, utilizzare o accedere ai dati o fornire dati a terzi a norma dell’articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata ai sensi del diritto dell’Unione. Gli utenti, i terzi e altri destinatari dei dati non modificano né rimuovono dette misure tecniche di protezione, salvo accordo con il titolare dei dati.

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, il terzo o il destinatario dei dati adempie, senza indebito ritardo, alle richieste del titolare dei dati e, se del caso e qualora non si tratti della stessa persona, del detentore del segreto_commerciale, oppure dell’ utente di:

a)

cancellare i dati messi a disposizione dal titolare dei dati e le loro eventuali copie;

b)

porre fine alla produzione, all’offerta o all’ immissione_sul_mercato o all’uso di beni, dati derivati o servizi prodotti sulla base delle conoscenze ottenute mediante tali dati, o all’importazione, all’esportazione o allo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini, e a distruggere le merci costituenti violazione, qualora sussista un grave rischio che l’uso illecito di tali dati causi un danno significativo al titolare dei dati, al detentore del segreto_commerciale o all’ utente oppure qualora una tale misura non sarebbe sproporzionata rispetto agli interessi del titolare dei dati, del detentore del segreto_commerciale o dell’ utente;

c)

informare l’ utente dell’uso o della divulgazione non autorizzati dei dati e delle misure adottate per porre fine all’uso o alla divulgazione non autorizzati dei dati;

d)

compensare la parte lesa dall’uso improprio o dalla divulgazione di tali dati utilizzati o cui si ha avuto accesso in modo illecito.

3.   Il paragrafo 2 si applica qualora un terzo o un destinatario dei dati :

a)

al fine di ottenere dati , abbia fornito a un titolare dei dati informazioni false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati;

b)

abbia utilizzato i dati messi a disposizione per scopi non autorizzati, compreso lo sviluppo di un prodotto_connesso concorrente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera e);

c)

abbia comunicato illecitamente i dati a terzi;

d)

non abbia mantenuto le misure tecniche e organizzative concordate a norma dell’articolo 5, paragrafo 9; o

e)

abbia modificato o rimosso le misure tecniche di protezioni applicate dal titolare dei dati, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, senza l’accordo del titolare dei dati.

4.   Il paragrafo 2 si applica altresì qualora un utente modifichi o rimuova le misure tecniche di protezione applicate dal titolare dei dati oppure non mantenga le misure tecniche e organizzative adottate dall’ utente in accordo con il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, con il detentore del segreto_commerciale al fine di preservare i segreti commerciali, nonché riguardo a qualsiasi terzo che riceva i dati dall’ utente mediante una procedura d’infrazione del presente regolamento.

5.   Qualora il destinatario dei dati violi l’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), gli utenti hanno gli stessi diritti dei titolari dei dati a norma del presente articolo.

Articolo 12

Ambito di applicazione degli obblighi per i titolari dei dati ai sensi del diritto dell’Unione a mettere a disposizione i dati

1.   Il presente capo si applica nei casi in cui, nei rapporti tra imprese, il titolare dei dati è tenuto, ai sensi dell’articolo 5 o del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale applicabile adottata in conformità del diritto dell’Unione, a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati.

2.   Una clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell’ utente, escluda l’applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti non è vincolante per tale parte.

CAPO IV

CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE


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